(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                  PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
  1.  La  Regione  garantisce  e  promuove, in maniera unitaria ed in
forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel  rispetto  degli
accordi  internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo
patrimonio naturale, costituito da  formazioni  fisiche,  biologiche,
geologiche  e geomorfologiche che, assieme agli elementi antropici ad
esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione,  un  bene
primario costituzionalmente garantito.
  2.  La  gestione  sostenibile  delle singole risorse ambientali, il
rispetto  delle  relative  condizioni  di  equilibrio  naturale,   la
preservazione  dei  patrimoni  genetici  di tutte le specie animali e
vegetali, sono perseguiti  dalla  Regione  attraverso  gli  strumenti
della  conoscenza  e  della programmazione e mediante la promozione e
l'istituzione di aree naturali protette.
  3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico  e
culturale  delle  proprie  aree  naturali protette e delle altre aree
dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove  e  partecipa
alla   istituzione  di  aree  naturali  protette  interregionali.  In
particolare  opera  per  realizzare,  insieme  alle   altre   regioni
interessate,  un  sistema  integrato  di  parchi di rilevanza europea
sull'Appennino, per tutelare le aree  naturali  del  litorale  e  gli
ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale.
Promuove   su   tutto   il  proprio  territorio,  ed  in  particolare
all'interno del sistema  delle  aree  protette,  politiche  volte  al
consolidamento  di  forme di sviluppo economico rispettose dei valori
storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilita'.
  4. I territori  sottoposti  al  regime  di  tutela  previsto  dalla
presente legge costituiscono il sistema regionale delle aree naturali
protette del Lazio.